Serre bioclimatiche e distanza dai confini: cosa dice la legge

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Chiarimenti sulla distanza dai confini per le serre bioclimatiche

La distanza dai confini per le serre bioclimatiche è un aspetto fondamentale per realizzare un’installazione in regola con la normativa. Questo fattore dipende dalle regole vigenti nel comune e nella regione di appartenenza.

In questo articolo approfondiremo e chiariremo diversi dubbi:

Serre bioclimatiche secondo la normativa

In realtà non esiste una normativa vera e propria che riunisca insieme le leggi applicabili alle serre bioclimatiche, soggette a variazioni regionali. L’unico riferimento nazionale è la normativa UNI EN 15316:2018, che stabilisce i calcoli da eseguire sulla prestazione energetica degli edifici, utili anche per accedere al sistema degli incentivi.

Le serre bioclimatiche, da un punto di vista edilizio, sono considerate volumi tecnici e non abitativi, per questo non richiedono autorizzazione edilizia. Vengono realizzate attraverso la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), purché si rispettino determinati criteri che, se non vengono tenuti in conto, trasformano la serra bioclimatica in stato abitativo che dunque sarà soggetto ad altre disposizioni.

Requisiti, parametri e criteri variano non solo da regione a regione ma anche da comune a comune. In linea generale essi riguardano:

  • percentuale della superficie messa a disposizione sul totale della superficie utile dell’unità immobiliare a cui la serra è collegata;
  • riduzione in percentuale del fabbisogno di energia per il riscaldamento;
  • percentuale di superficie disperdente composta da elementi trasparenti;
  • opportune schermature per evitare il surriscaldamento estivo.

Prima di pensare all’installazione di una serra solare verificate la fattibilità a norma di legge presso gli uffici comunali competenti, oppure rivolgetevi a un addetto specializzato che vi tenga aggiornati sulle normative in costante evoluzione.

Distanza dai confini serre bioclimatiche

Oltre a determinati obiettivi energetici le serre bioclimatiche devono soddisfare requisiti edilizi che regolano la loro installazione, come la distanza dai confini.
Per regolare i rapporti tra vicini confinanti prima dell’installazione della serra bioclimatica si può valutare una convenzione che passa attraverso un atto pubblico trascritto nei registri immobiliari.
Questo accordo regola il rapporto civilistico tra due vicini ma bisogna sempre tener conto della normativa vigente all’interno del comune. In poche parole, significa che i regolamenti edilizi comunali prevedono distanze legali che possono essere:

  • derogabili, previo espresso accordo tra le parti (convenzione trascritta), per esempio le distanze minime dai confini;
  • inderogabili da accordi di profilo civilistico (per esempio distanze tra costruzioni, inderogabilità basata sulla prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato)

Ciò significa che si può costruire una serra bioclimatica in deroga purché non vengano scavalcate determinate normative che riguardano l’assetto del territorio disciplinato dagli strumenti urbanistici e di governo del territorio, nonché dal regolamento edilizio.
Per essere sicuri di realizzare una serra bioclimatica a norma è consigliato rivolgersi al proprio comune per conoscere più precisamente le regole applicate nella specifica zona di interesse.

Regole da seguire per costruire una serra bioclimatica

Chiudere spazi come balconi e terrazzi ottenendo una nuova cubatura, ad esempio con una veranda, a livello normativo significa andare incontro a degli oneri di urbanizzazione. Nel caso di una serra bioclimatica stiamo parlando di un intervento volto all’efficientamento energetico che non genera volumetria e dunque viene escluso da ogni tipo di esborso. Definire la differenza tra serre bioclimatiche e verande è fondamentale per ottenere un’installazione a norma.

Fate riferimento alle normative regionali e comunali e anche al Codice Civile, perché contiene norme relative alla distanza dai confini serre bioclimatiche dagli edifici e dal nastro stradale.

Normativa della Regione Lazio e del Comune di Roma

Per avere qualche parametro normativo di orientamento, possiamo prendere come esempio la normativa della Regione Lazio e del Comune di Roma.

In riferimento alla Legge Regionale n°6 del 27 Maggio 2008 si indica come: …“I comuni prevedono, per la determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo […] c) delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15 per cento della superficie utile dell’unità abitativa realizzata.”

La Legge Regionale n°10 del 13 Agosto 2011 ha modificato l’articolo aumentando le dimensioni dal 15 al 30% della superficie utile dell’unità abitativa realizzata, costruita sia  in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a  vetro  o materiali adatti allo scopo o con una superficie  vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni.

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