Vetrate scorrevoli e cubatura: sentenze e norme

Categoria: Info Vetrate 

Vetrate scorrevoli: aumento cubatura e regolamentazione

Installare delle vetrate scorrevoli determina un aumento volumetrico per l’abitazione? È necessario un permesso? Questi sono i principali interrogativi quando si progetta di utilizzare simili soluzioni in locali, attività ricettive o abitazioni. La risposta è…dipende! Dal punto di vista edile e normativo vengono identificate come “nuove costruzioni” le strutture fisse e permanenti. Altro requisito è l’ampliamento della superficie utile dell’immobile.

Ne consegue anche che con l’installazione delle vetrate si ha una modifica estetica e/o funzionale della zona/facciata in oggetto. Questa caratteristica però non riguarda gli elementi precari o temporanei, non ancorati al suolo e quindi amovibili. In apparenza questa distinzione può sembrare chiara e lampante. Tuttavia, andando nel dettaglio la questione diventa più complessa. Andiamo quindi ad analizzare nello specifico gli argomenti: vetrate scorrevoli aumento cubatura e regolamentazione.

Chiusura con vetrata normativa e specifiche

In teoria le vetrate scorrevoli o a pacchetto non sono assimilabili a opere murarie. Non vanno calcolate come un incremento della superficie fruibile e non richiedono autorizzazioni. Sono ben diverse dalle verande vere e proprie, per le quali è necessario avere un apposito permesso. Rientrano dunque nella disciplina dell’edilizia leggera, detta anche edilizia libera (dm 380/2001 art 6). In linea generale sono sullo stesso piano di componenti protettive, frangivento, ombreggianti e simili.

In pratica però le cose sono un po’ diverse. Innanzi tutto è difficile trattarle come semplici interventi di manutenzione straordinaria o restauro conservativo. Bisogna poi fare i conti con gli eventuali vincoli: paesaggistici, storico-culturali, monumentali, comunali e perfino condominiali. Per la Giustizia Amministrativa infatti una vetrata, anche se scorrevole o impacchettabile, equivale a volume pieno ai fini urbanistici.

Poco importa che sia ripiegabile, perché può essere ugualmente lasciata chiusa e sigillare un balcone, un terrazzo o altro perimetro, a tempo indefinito. Vi sono ancora ulteriori aspetti da considerare, e che possono influire. Essi sono le dimensioni del manufatto, la sua “leggerezza” e la facilità di smontaggio.
Per ultimo, non devono avere un valore K Termico (livello di conduttività termica) paragonabile a serramenti e infissi nel senso stretto del termine.
Se vuoi saperne di più leggi il nostro articolo completo sulla normativa e i permessi per le vetrate.

Vetrate e volume tecnico

Diverso è il caso in cui con le vetrate scorrevoli si intende creare un volume tecnico. Questo spazio ha infatti una funzione energetica o impiantistica e non abitativa. Esempi efficaci sono i vani per serbatori dei sistemi termici, idraulici o le serre bioclimatiche. Recintare e riparare dalle intemperie un locale caldaia esterno con una struttura, anche stabile, è sempre consentito.

Non implementa la cubatura ed è sostanzialmente volume regalato. L’importante è non usare questo pretesto per aggirare la legge. Usarlo cioè come stratagemma per camuffare la realizzazione di uno spazio con altra destinazione d’uso. Il rischio è incorrere in severe sanzioni oltre che determinare la demolizione della costruzione.

Sentenza Tar sulla volumetria delle vetrate

Quando si parla di vetrate scorrevoli aumento cubatura e permessi, occorre procedere valutando ogni caso individualmente. Alla luce di quanto detto fino ad ora, è indispensabile farsi assistere da un tecnico specializzato e competente. Produttori, venditori o installatori, da soli, non possono garantire al 100% la regolarità normativa di un intervento di natura architettonica.

Ogni contesto va analizzato da diversi punti di vista, perché di volta in volta possono aggiungersi circostanze decisive. Lo dimostrano le diverse, e spesso contraddittorie, sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali. Queste pronunce non sono sempre valide sotto il profilo generale. Creano però dei precedenti e possono quindi aiutare a chiarire le fattispecie simili o con elementi in comune.

La sentenza n. 011/2020 del Tar Lazio, ad esempio, ha imposto la demolizione della vetrata in un’abitazione privata, considerandola ufficialmente aumento volumetrico. Lo stesso vale per la sentenza n. 64/2019 del Tar Toscana che ha rigettato il ricorso di un esercente locale, circa l’installazione di vetrate protettive per gli avventori del bar.

Al contrario la sentenza 00847/2020 del Tar di Bari ha ribadito che le vetrate scorrevoli vanno contemplate come lavori di edilizia libera. Esse sono sistemi amovibili e non cambiano la destinazione d’uso degli spazi interessati. Nel gennaio 2020, il Tar Sicilia ha addirittura condannato il Comune di Agrigento ad un risarcimento in favore di un cittadino. Gli era stata contestata l’installazione di una vetrata panoramica abusiva, poi giudicata a norma di legge.

Questo tipo di sentenze è fondamentale in tutti i casi in cui, verso le Amministrazioni, si paventano violazioni di falsa, o scorretta applicazione delle norme urbanistiche. Non è raro infatti che gli Enti locali, anche se in buona fede, agiscano in maniera errata nei confronti degli utenti. Le più comuni irregolarità sono:

  • Eccesso di qualificazione dell’opera: si verifica quando la struttura in questione viene fatta rientrare in una categoria architettonica e normativa superiore a quella reale ed effettiva.
  • Eccesso di potere per travisamento dei fatti: si ha nel caso in cui il Comune fa pesare la propria autorità coattivamente, interpretando i dati in maniera errata o incompleta.
  • Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto: è la circostanza in cui l’Ente avvia o  esercita coattivamente un’azione esecutiva o amministrativa, senza accertare di averne pieno titolo.

Potrebbe interessarti anche:

Giardino d’inverno in terrazza: come realizzarlo

Come chiudere un terrazzo per ricavare una stanza in più

Come sfruttare una pergola in inverno